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Cagliari, ecco le nuove regole per tavolini e gazebo

Presentata la bozza di regolamento comunale per le concessioni del suolo pubblico, via libera in primavera. Di seguito il testo integrale

redazione
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Dopo piazza Yenne arriva il turno del resto della città: la commissione Statuto del Comune di Cagliari ha iniziato questa mattina l'esame del regolamento per la concessione del suolo pubblico. Il testo normativo è stato illustrato dalla dirigente del servizio Attività produttive, Antonella delle Donne, e tornerà in commissione anche le prossime settimane, prima di essere discusso e votato dal Consiglio comunale. Quel che sembra certo, però, è che prima della fine della consiliatura i commercianti cagliaritani avranno per la prima volta regole chiare e tempi certi per ottenere le autorizzazioni. E avranno anche sanzioni cderte e pesnati, in caso di violazione e occupazione abusiva. Il compito ddella vigilanza sarà sempre affidato alla Polizia municipale. Pubblichiamo di seguito, il testo all'esame della commissione.   

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO


 

INDICE

 

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI

Art. 3 – DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Art. 5 – ORARIO

Art. 6 - MODALITA' E TERMINI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 7 - LIMITAZIONI AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 8 - CONCESSIONE DI SPAZI NON ANTISTANTI IL PUBBLICO ESERCIZIO

Art. 9 - CONCESSIONE RICHIESTA DA PIU' PERSONE

Art. 10 - CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 11 - RITIRO DELLA CONCESSIONE

Art. 12 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

Art. 13 - DIRITTI DI TERZI

Art. 14 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Art.15 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE SU ISTANZA DEL CONCESSIONARIO

Art.16 - MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE O RIDOTTA FRUIBILITA' DELLA

            CONCESSIONE

Art. 17 - SPESE PER LA CONCESSIONE

Art. 18 - PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI ACCERTATE VIOLAZIONI

Art. 19 - CONCESSIONI AD ARTIGIANI ED ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 20 - CONCESSIONI PER STRUTTURE FISSE O CHE COMPORTANO

             AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Art. 21 -NORME TRANSITORIE

Art. 22 - RINVIO


 

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

                            

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico e le modalità di utilizzo degli spazi, allestiti con strutture di arredo mobili, smontabili e facilmente rimovibili, riservati alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi.

 

2. Per suolo pubblico si intende:

a) area di proprietà pubblica

b) area privata con servitù di pubblico passaggio, non vincolata da altre destinazioni dall'atto di servitù.

c) area privata ad uso pubblico non vincolata da altro provvedimento al rilascio della concessione.

 

3. Il presente regolamento disciplina altresì gli spazi concedibili ai titolari di esercizi di vicinato e agli artigiani.


 

ART. 2

PRINCIPI GENERALI

 

1. Le procedure di concessione del suolo pubblico si conformano ai principi generali di riqualificazione dell'ambiente cittadino, di sviluppo economico e promozione turistica dell'Amministrazione Comunale.

 

2. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di introdurre in qualsiasi momento limitazioni al rilascio delle concessioni o restrizioni su quelle esistenti per motivi legati alla tutela del paesaggio e decoro urbano, del verde pubblico, della quiete pubblica o di sicurezza con particolare riferimento alla circolazione viabilistica o pedonale.

 

ART. 3

DURATA DELLE CONCESSIONI

 

1. Gli effetti della concessione e la sua durata decorrono dalla data di rilascio della medesima, fatte salve diverse indicazioni contenute nell’atto concessione stessa, nonché quanto previsto dall’articolo 10 comma 2 in materia di subingresso.

 

2. La durata delle concessioni è annuale (anno solare) e può essere rinnovata su espressa richiesta del titolare del pubblico esercizio.

 

3. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare, modificare o sospendere in ogni tempo la concessione o di sottoporla a limitazioni qualora sia fonte di disturbo alla quiete pubblica o di intralcio alla circolazione viabilistica o pedonale.

 

4. La concessione può essere richiesta anche per periodo temporale inferiore rispetto all'annualità.




 

ART. 4

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

 

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico transito inoltra richiesta al Servizio competente per ottenere la concessione, con le modalità stabilite nel presente articolo.

 

2. Nella domanda per ottenere la concessione di suolo pubblico, redatta in bollo, sono riportati tutti gli elementi  richiesti dai Servizi competenti, come da fac simile di domanda pubblicata sul sito istituzionale e allegata tutta la relativa documentazione.

 

3. La domanda è presentata esclusivamente attraverso la compilazione online del modulo presente sul sito istituzionale del Comune di Cagliari o, in caso di problemi di natura tecnica legati alla compilazione online, può pervenire via pec.

 

4. Sul sito istituzionale sono pubblicate le cause di irricevibilità della domanda.

 

5. Le istanze di concessione annuale devono  pervenire entro il 30 settembre dell' anno precedente. Solo in caso di successiva pedonalizzazione di un'area o di concessioni temporanee, le domande possono essere presentate entro 30 giorni dal provvedimento che rende l'area concedibile.

 

6. L'accertamento della proprietà dell'area è a carico del richiedente e propedeutico all'istanza.

 

7. Nella domanda di concessione dovrà essere dimostrata, previa  presentazione di elaborati tecnici,  la disponibilità di servizi igienici e di scarichi fognari  adeguati.   A tal fine, il parere espresso dalla ASL competente dovrà ritenersi vincolante e, qualora fosse sfavorevole, comporterà l'immediata revoca della concessione già  rilasciata.

 

8. Le domande pervenute successivamente al termine di cui al comma 5 possono essere accolte solo qualora non vi siano altre concessioni di suolo rilasciate nella stessa via o piazza.


 

ART. 5

ORARIO

 

1. L'utilizzo del suolo è consentito negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, trattandosi di vincolo orario relativo alla sola concessione di suolo pubblico, da rispettare tassativamente.

 

2. Al termine dell'orario indicato, gli arredi dovranno essere portati all’interno dei locali, rispettando le norme di decoro e di sicurezza.

 

ART. 6

MODALITA' E TERMINI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

 

1. Il provvedimento di concessione o di diniego viene emesso dal Servizio competente  nel termine massimo di  60 giorni  dalla presentazione dell'istanza.

 

2. Il parere endoprocedimentale del Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti viene rilasciato nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Servizio competente. Entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza, il Servizio Viabilità, stabilisce il coinvolgimento di altri Servizi per il rilascio di un ulteriore parere. I Servizi coinvolti devono emettere un parere entro 30 giorni.

 

3. Il termine di cui al comma 1 è interrotto da eventuali richieste di integrazione della documentazione inoltrate dagli uffici e riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti mancanti. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga all’ufficio comunale competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata.

 

4. In caso di rigetto della richiesta per motivi tecnici e/o legati al mancato rispetto del codice della strada, la stessa non può essere ripresentata, salvo che non presenti sostanziali variazioni.

 

5. Tutte le concessioni di suolo pubblico possono essere pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Cagliari al fine di garantire la massima trasparenza e il diritto di accesso della cittadinanza sui provvedimenti che sottraggono il suolo alla pubblica fruizione.




 

ART. 7

LIMITAZIONI AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE


 

1. Ai concessionari non è consentito:

a) il posizionamento di strutture o parti di esse se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade ad alta intensità di traffico di veicoli ai sensi del Codice della Strada o limitrofe agli incroci.

 

b)  il posizionamento di strutture  o parti di esse  in contrasto con il Codice della Strada. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, le concessioni  non possono costituire ostacolo alla visuale di sicurezza.

 

c)   il posizionamento di strutture o parti di esse su sede stradale (carreggiata o aree destinate a stalli di sosta) se non previo parere positivo dei Servizi interessati . In ogni caso non è consentito posizionare strutture  o parti di esse  su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici.

 

2. E' consentito posizionare strutture  o parti di esse  su strada classificata pedonale a condizione che sia garantito il passaggio pedonale nonché  il transito e la manovra dei mezzi di soccorso. Il rispetto di tali condizioni è dimostrato dal richiedente negli appositi elaborati grafici allegati alla domanda di concessione.

 

3. Ferme restando le altre limitazioni e divieti stabiliti dal Codice della Strada, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, di norma in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. In ogni caso le strutture devono essere arretrate, rispetto al filo esterno del marciapiede, di un franco di 50 centimetri.

 

6. Nei marciapiedi le occupazioni non possono ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni stradali, così come stabilito dal Codice della Strada. Non possono essere prese in considerazione progetti in cui sia indicata una distanza inferiore. In nessun caso può essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e di altra segnaletica orizzontale o verticale.

 

7. La distanza del filo della concessione dai passi carrai non può essere inferiore a metri 1,50.

 

8. L’uso dello suolo concesso non può occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, comunali o comunque autorizzati, oltre che vetrine e portoni e deve risultare conforme alla normativa sulle barriere architettoniche per l’accessibilità di soggetti diversamente abili.

 

9. La distanza del filo della concessione da panchine, fontane e scalinate non può essere inferiore a metri 2,00.

 

10. L'Amministrazione Comunale può stabilire limitazioni al rilascio delle concessioni su Piazze, aree verdi e spazi aperti al fine di non snaturare l'originaria funzione di pubblica fruizione.



 

ART. 8

CONCESSIONE DI SPAZI NON ANTISTANTI IL PUBBLICO ESERCIZIO

 

1. Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico vengono di norma rilasciate solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio per il quale sono richiesti; l’area di occupazione dovrà corrispondere alla proiezione del fronte dell’unità immobiliare in cui è ubicato il pubblico esercizio.

 

2. In via eccezionale, e fatti salvi i diritti dei terzi, potranno essere valutate le richieste di occupazione di suolo pubblico anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio, purché sia dimostrata l'impossibilità di ottenere il suolo pubblico nello spazio antistante il locale in cui viene esercitata l'attività e purché la distanza non superi i 30 metri   dal pubblico esercizio.

 

3. Nel caso di occupazioni antistanti ingressi privati, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di attività commerciali, artigianali o di servizi, l’occupazione può essere concessa previo nulla osta dei titolari dell'esercizio e/o  dei condominii interessati . Dovrà essere in ogni caso garantito una distanza di almeno m. 1,50 in corrispondenza dell’ingresso del condominio e  delle attività sopra indicate.



 

ART. 9

CONCESSIONE RICHIESTA DA PIU' PERSONE

 

1. L'Amministrazione Comunale può stabilire vincoli dimensionali alla concessione di suolo pubblico con particolare riferimento al Centro Storico e zone sottoposte a vincolo;

 

2. Fatte salve le limitazioni di cui al comma 1, qualora un'area venga richiesta da più titolari di pubblici esercizi, il Servizio competente, fatta salva la possibilità di non concederla, può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.

 

3. In alternativa, il suolo verrà concesso proporzionalmente ai richiedenti, comparando l’interesse pubblico  con quello dei privati, tenuto conto dei criteri di seguito descritti, in ordine di priorità:

a) vicinanza degli esercizi rispetto alla superficie richiesta;

b) anzianità nella titolarità di autorizzazione del pubblico esercizio; in caso di subentro, si considera il titolo originario

c) dimensione interna del pubblico esercizio; il suolo verrà concesso in proporzione diretta alla superficie di somministrazione interna

d) dimensione suolo richiesta, con priorità alle richieste di superficie minore

 

4. Hanno in ogni caso priorità le domande presentate dai titolari di pubblici esercizi rispetto ai locali artigianali e agli esercizi commerciali.

 

5. Nei casi di cui al presente articolo, i termini di conclusione del procedimento di cui all'articolo 6 sono aumentati di ulteriori 30 giorni.



 

ART. 10

CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

 

1. La concessione è strettamente personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la sub concessione a terzi; è valida esclusivamente per la durata, per la superficie, per l’utilizzo e per gli arredi in essa specificati.

 

2. La reintestazione della concessione è ammessa in caso di subentro nella titolarità del pubblico esercizio; la richiesta è presentata obbligatoriamente dal nuovo titolare entro 30 giorni dal subentro.

 

3. Gli stalli oggetto di concessione devono essere individuati fisicamente con tracciatura al suolo mediante vernice di colore non invasivo o con altro metodo stabilito dall'Amministrazione, in particolare nelle aree sottoposte a vincolo architettonico, archeologico o paesaggistico. L'Amministrazione Comunale può stabilire che la tracciatura sia effettuata dal concessionario, entro 3 giorni dal rilascio della concessione.

 

4. La concessione indica gli obblighi del concessionario che devono essere rigidamente rispettati a pena di sanzione e, nei casi più gravi, di decadenza di cui all'articolo 18.

 

5. Con deliberazione della Giunta Comunale può essere stabilito il versamento di una cauzione a garanzia del rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella concessione, inclusa la corretta e costante pulizia dell'area.

 

ART. 11

RITIRO DELLA CONCESSIONE

 

1. il Servizio competente al rilascio della concessione comunica tempestivamente al richiedente, via pec all'indirizzo indicato nella domanda, che il provvedimento è pronto per il ritiro, previo pagamento del canone COSAP.

 

2. La concessione deve essere ritirata entro 30 giorni, decorsi i quali si intende automaticamente decaduta, senza che al richiedente vengano inviate ulteriori comunicazioni.

 

3. Il richiedente è comunque tenuto a pagare il canone COSAP per tutto il periodo intercorso tra l'invio della comunicazione e i 30 giorni in cui avrebbe dovuto ritirare la concessione.

 

4. Il richiedente che non ritira la concessione nei termini di cui al comma 2 non può ripresentare la domanda per l'anno di riferimento.

 

5. L'eventuale posizionamento effettuato prima del ritiro della concessione e del pagamento del canone COSAP è da considerarsi totalmente abusivo ai sensi del successivo articolo 18 comma 4.


 

ART. 12

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

 

1. Il titolare della concessione deve rispettare tutte le indicazioni contenute nella concessione ed in particolare:

 

a) occupare il suolo pubblico esclusivamente con gli arredi indicati in concessione rispettando i limiti posti  e svolgervi solo le attività in essa esplicitate, negli orari indicati;

 

b) delimitare lo spazio concesso secondo le disposizioni dell'Amministrazione;

 

c) attenersi scrupolosamente alle disposizioni sul ritiro e custodia degli arredi, contenute nella concessione, nell'orario in essa stabilito

 

d) disporre le strutture sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti;

 

e) mantenere puliti, ordinati e curati gli spazi concessi e gli arredi con i quali è consentito l’utilizzo dell’area e procedere al versamento della relativa cauzione a garanzia della pulizia dell'area, se richiesta.

 

f) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal vigente Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

 

g) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

 

h) rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall’inquinamento acustico e adottare tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla quiete pubblica;

 

i) comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche, della ragione sociale, della pec, o altri dati richiesti dal Servizio competente;

 

l) conservare l’originale del provvedimento di concessione a disposizione dei soggetti preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi, nonché affiggerne copia all'interno e, laddove possibile, all'esterno dell'esercizio.

 

m) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti all’attività svolta sulle aree stesse.

 

2. L’uso dello suolo concesso deve essere contemplato nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento C.E. n. 852/2004 (HACCP).


 

ART. 13

DIRITTI DI TERZI

 

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall’occupazione.

 

2. I concessionari sono ritenuti unici responsabili degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose derivanti sia direttamente che indirettamente dall’esercizio dell’attività, che faranno carico esclusivamente e totalmente al concessionario. L’Amministrazione comunale rimane sollevata da qualsiasi responsabilità.


 

ART. 14

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

 

1. Se non sussistono motivi ostativi di pubblico interesse, sanzioni inerenti l'esclusione del rinnovo o altri gravi motivi accertati, la concessione può essere rinnovata alla scadenza, previa presentazione di comunicazione autocertificante il mantenimento delle strutture autorizzate, da inoltrare al Servizio competente almeno 90 giorni prima della scadenza. Tale comunicazione di proseguimento contiene le seguenti dichiarazioni asseverate da un Tecnico abilitato:

 

a) persistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento;

 

b) attestazione della completa conformità del suolo a quello precedentemente concesso, mediante presentazione di idonea documentazione fotografica;

 

c) avvenuto regolare pagamento del canone COSAP sino all’ultima rata dovuta; in caso contrario non verrà rinnovata la concessione, fino ad assolvimento del debito;

 

d) conferma di eventuali nulla osta di condomini o altri soggetti presentati al momento dell'istanza originaria o presentazione di nulla osta inizialmente non necessari;

 

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di ridistribuire annualmente gli spazi concessi

 

ART. 15

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE SU ISTANZA DEL CONCESSIONARIO

 

1. Il titolare del pubblico esercizio, per comprovati motivi, può chiedere la sospensione temporanea della concessione.

 

2. Nel periodo di sospensione, la superficie oggetto di concessione è sgomberata da ogni elemento di arredo.




 

ART. 16

MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE O RIDOTTA FRUIBILITA' DELLA CONCESSIONE

 

1. Il Servizio competente al rilascio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero può imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico, che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell’occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, salvo quanto previsto nei successivi commi.

 

2. Qualora, ai sensi del comma precedente, la concessione venga sospesa per un periodo inferiore a 30 giorni, il titolare non può vantare alcun diritto al rimborso o alla riduzione del canone; se la concessione viene revocata o viene sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni, il titolare ha diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone limitatamente al periodo non usufruito.

 

3. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione dell’occupazione per limitati periodi di tempo in occasione di fiere, mercati, manifestazioni od altro, il concessionario deve lasciare libero il suolo pubblico su semplice richiesta dei Servizi competenti, con preavviso di almeno giorni quindici salvo casi di comprovata urgenza, per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta. In caso di inerzia dell’interessato vi provvederà d’ufficio il Servizio competente con l’ausilio della Polizia Municipale e addebito delle relative spese alla parte inadempiente.

 

4. Nel caso in cui venga installato un cantiere edile privato o pubblico sulla medesima area concessa ad uso plateatico, viene data comunicazione al titolare del pubblico esercizio e all’ufficio competente al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico almeno 30 giorni prima, salvo casi di comprovata urgenza; il pagamento del canone verrà sospeso fino alla conclusione del cantiere. Se il cantiere è collocato nelle immediate vicinanze impedendo in tutto o in parte la fruizione del suolo del pubblico esercizio per un periodo superiore a 30 giorni, il pagamento del canone potrà essere ridotto o sospeso, su richiesta motivata.

 

5. I casi di sospensione o revoca per accertate violazioni di Legge, regolamento o prescrizioni contenute nella concessione sono disciplinati all'articolo 18

 

ART. 17

SPESE PER LA CONCESSIONE

 

1. Le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell’atto di concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

 

2. La richiesta di concessione è subordinata al pagamento dei diritti di istruttoria, stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.





 

ART. 18

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN CASO DI ACCERTATE VIOLAZIONI

 

1. Nel caso siano accertati utilizzi del suolo e delle attrezzature difformi da quanto previsto nella concessione,  il Servizio competente applica le seguenti sanzioni:

 

a) in caso di ampliamento abusivo inferiore al 30% della superficie concessa, posizionamento di arredi difformi da quelli concessi, mancato rispetto degli orari della concessione, mancato ritiro degli arredi e attrezzature negli orari indicati in concessione, mancato rispetto delle altre prescrizioni contenute nella concessione:

 

    a1) sospensione della concessione per  7 giorni, in occasione del primo accertamento, con obbligo di rimozione degli arredi dall'area concessa;

    

    a2) sospensione della concessione per 15 giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi, con obbligo di rimozione degli arredi dall'area concessa;

 

    a3) revoca in occasione del terzo accertamento entro ventiquattro mesi;

 

b)  in caso di ampliamento abusivo superiore al 30% della superficie concessa, effettuazione di spettacoli o intrattenimenti non autorizzati, posizionamento di attrezzature non amovibili o non facilmente amovibili che rechino intralcio, altre violazioni di prescrizioni espressamente definite gravi nell'atto di concessione:

 

    b1) sospensione della concessione per 30 giorni, in occasione del primo accertamento con obbligo di rimozione degli arredi dall'area concessa;

 

    b2) revoca in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;

 

2. Le sospensioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso sia stato effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta.

 

3. Sono fatte salve tutte le ulteriori sanzioni, anche penali, applicabili ai sensi di Legge o di altri regolamenti comunali o di altri Enti.

 

4. Il titolare di un'attività che ha subito una sanzione da parte degli organi competenti per occupazione di suolo totalmente abusiva, non può ottenere il rilascio della concessione del suolo pubblico, su cui sia stata accertata la violazione, per l'anno in cui risulta notificata la violazione. Nel caso in cui il suddetto titolare avesse presentato istanza ma non ottenuto la concessione nel periodo della violazione, il procedimento per il rilascio della concessione è sospeso per mesi sei.


 

ART.19

CONCESSIONI AD ARTIGIANI ED ESERCIZI COMMERCIALI

 

1. I titolari di un'attività artigianale possono chiedere la concessione di suolo pubblico antistante il locale per un massimo di 7 metri quadri e per il posizionamento di sedute  facilmente amovibili, quali panchine di cortesia, con esclusione di tavolini e sedie.

 

2. All'interno dello spazio in concessione possono essere collocati cestini per la raccolta dei rifiuti, di cui l'Amministrazione Comunale può anche imporre il posizionamento, da manutenere e svuotare a cura del concessionario.

 

3. I titolari di esercizi commerciali possono  chiedere la concessione di suolo pubblico antistante il locale per il posizionamento di elementi facilmente amovibili quali porta cartoline, porta gadget, manichini, per un massimo di 7 metri quadri.


 

ART.20

CONCESSIONI PER STRUTTURE FISSE O CHE COMPORTANO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

 

1. Le concessioni di suolo per il posizionamento di strutture fisse o per strutture amovibili da posizionare in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, architettonico, monumentale per una superficie superiore a 40 metri quadrati o a quella diversamente stabilita dall'Amministrazione Comunale, sono da ritenersi propedeutiche alla presentazione del Documento Unico Autorizzativo Attività Produttive (DUAAP) allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

 

2. Il rilascio della concessione propedeutica non autorizza al posizionamento di alcuna struttura ma costituisce in ogni caso sottrazione della fruizione del suolo, in quanto tale soggetta a canone COSAP non rimborsabile qualora la procedura SUAP non vada a buon fine.



 

ART. 21

NORME TRANSITORIE

 

1. Le concessioni rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del presente Regolamento mantengono validità fino alla data di scadenza indicata nell’atto.

 

2. In caso di subingresso, di modifica della superficie e di integrazione con nuovi elementi di arredo si applicano le norme del presente Regolamento.

 

3. I titolari di concessioni a “tacito rinnovo”  rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del presente Regolamento devono ripresentare la domanda di concessione e tutta la documentazione richiesta all'articolo 4, nei termini stabiliti dal Servizio competente e a pena di decadenza

 

4. Per l'anno 2016 i termini di presentazione delle istanze sono fissati al 31 gennaio 2016.



 

ART. 22

RINVIO

 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

 

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